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L’espressione Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) fa parte, ormai da qualche anno, del linguaggio di uso comune. Troppo spesso però questo termine è abusato oppure utilizzato senza la giusta cognizione di causa.

L’ultimo decennio porta in dote una maggiore attenzione rispetto queste tematiche. Tale attenzione è dovuta (anche) alla pubblicazione della Legge 170, emanata in data 8 ottobre 2010 per tutelare il diritto allo studio degli alunni DSA.

Il nostro scopo, in questa sede è presentare la legge in modo da fare chiarezza in merito a quanto espresso nella normativa.

Affronteremo il testo articolo per articolo, cercando di analizzarne i vari passaggi cruciali.

Art. 1

Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

Nel primo comma dell’articolo 1 vengono poste le basi per la definizione di DSA, facendo un richiamo diretto alla letteratura in materia psicologica che ha identificato questi disturbi come neurodiversità che si manifestano in assenza di patologie neurologiche e/o deficit sensoriali.

Traduciamo insieme: la dicitura DSA non presuppone deficit gravi. Anzi, un Disturbo Specifico dell’Apprendimento si manifesta in presenza di capacità cognitive nella norma.

E’ importante sottolineare questo aspetto che molto spesso può essere fonte di preoccupazione per i genitori. Gli studenti DSA sono ragazzi che hanno una difficoltà specifica legata ai meccanismi della letto-scrittura e del calcolo.

Nei commi 2, 3, 4 e 5 invece vengono riportate sinteticamente quelle che sono le definizioni generali di Dislessia, Disortografia, Discalculia e Disgrafia.

Spesso vi è confusione in merito alle definizioni ma il lettore più attento noterà come ogni dicitura sia riconducibile ad un campo ben definito, tracciato e con dei limiti chiari.

2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.

3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.

4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.

5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri.

All’interno del comma 6 viene presentato il concetto di comorbilità, cioè la possibilità che i disturbi possano presentarsi simultaneamente.

6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

Infine, nel comma 7 viene riconosciuta l’importanza della validità scientifica dei costrutti che vengono regolamentati attraverso questa normativa.

7. Nell’interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

In conclusione, l’articolo 1 identifica e definisce a livello normativo ciò che vi è dietro l’acronimo DSA. Dunque quando si parla di disturbi specifici dell’apprendimento è necessario mettere da parte preoccupazioni ed allarmismo, non si tratta di nulla di debilitante nè patologico.

Risulta fondamentale capire che un alunno DSA è un alunno come gli altri che ha semplicemente delle esigenze diverse. La norma in questo senso è utile poichè garantisce tutela e aiuto a questi studenti.

Claudio Marvulli