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Concludiamo il viaggio “panoramico” all’interno della legge 170 presentando, per completezza e trasparenza di informazione gli altri articoli, non ancora visionati, presenti all’interno del testo di legge.

Con l’articolo 4 vengono regolamentati i percorsi di formazione che devono essere svolti dagli insegnanti all’interno dei plessi scolastici e vengono destinate le cifre di spesa da parte del legislatore affinché i corsi stessi possano essere assicurati.

Art. 4 Formazione nella scuola

1. Per gli anni 2010 e 2011, nell’ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, e’ assicurata un’adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e’ autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, come determinato, dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Note all’art. 4:

– La legge 23 dicembre 2009, n. 191, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010) e’ stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009.

Nell’articolo 6 invece vengono regolamentate tutte le misure che tutelano, aiutano le famiglie nello svolgimento del compito di supporto educativo e scolastico.

Art. 6 Misure per i familiari

1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell’istruzione con DSA impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.

2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nell’articolo 7 vengono posti limiti temporali per l’attuazione della norma e nell’articolo 8 vengono specificate le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nell’articolo 9 invece è presentata una clausola di invaranzia finanziaria per l’attuazione della legge.

Riportiamo di seguito gli articoli in nome, come già detto, di trasparenza e conoscenza.

Art. 7 Disposizioni di attuazione

1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all’articolo 3, comma 3.

2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all’articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all’articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall’articolo 5, comma 4.

3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Art. 8 Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

Art. 9 Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Nella speranza di aver reso più visibile tutti i passaggi della legge 170, vi congediamo dal viaggio.

Grazie per essere stati a bordo.

Claudio Marvulli