Dopo la prima parte, continua il viaggio all’interno della legge 170/2010 che regolamenta il tema assai spinoso (o almeno così sono disposti a considerarlo in tanti) dei disturbi specifici dell’apprendimento.
Ci occuperemo in questo frangente del secondo articolo nel quale vengono presentate le finalità che persegue la normativa.
Art. 2
Finalità
1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:
a) garantire il diritto all’istruzione;
La legge si impegna naturalmente a tutelare il diritto allo studio degli studenti. E’ fin troppo evidente come vi sia un legame diretto con l’articolo 34 della costituzione il quale sancisce il diritto all’istruzione ed un accesso libero e privo di discriminazione alla scuola.
È umile parere di chi scrive che esso sia un diritto fondamentale, inviolabile di ogni persona.
b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
Il punto b entra nel dettaglio del successo scolastico: stabilisce che ogni studente debba ricevere una formazione adeguata e che le proprie capacità siano sviluppate nel migliore dei modi possibili.
c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
Al punto c si legge “ridurre i disagi emotivi ed emozionali”: questo è un punto molto interessante perché, se trasposto nella realtà, sottolinea come spesso studenti DSA possano venire discriminati e come la loro condizione di difficoltà possa ripercuotersi addirittura nella sfera emotiva, e non solo. Le ricadute potrebbero coinvolgere anche l’immagine di sé, l’autostima e l’autoefficacia con conseguenze anche gravi come ad esempio il ritiro scolastico, una condizione purtroppo assai frequente soprattutto nelle scuole di grado superiore.
d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
Il riferimento del punto d è strettamente legato ai concetti di misure compensative e dispensative che permettono agli studenti DSA di poter affrontare la quotidianità scolastica in un modo che possa essere più congeniale se posto in relazione con le modalità di apprendimento proprie degli alunni.
e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
Il punto e invece fa riferimento alla preparazione cui devono sottoporsi non solo gli insegnanti ma anche i genitori. Molto spesso però vi è disinformazione sul funzionamento degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, talvolta gli insegnanti non sono adeguatamente preparati o non sono in grado di comprendere gli studenti oppure non sono in grado di adattare i propri programmi didattici.
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
Il punto f parla della diagnosi precoce, che non sempre viene effettuata. La realtà ci dice che molto spesso nelle scuole non vi sono sufficienti risorse per progettare interventi degli esperti.
Sarebbe sicuramente un punto da valorizzare all’interno del sistema scolastico italiano perché come in tutte le cose da buone prassi organizzative derivano ottimi risultati in tutti i campi applicativi.
g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
Non è sempre facile sviluppare il punto g, ma è sicuramente un obiettivo cui aspirare. La comunicazione in generale tra tutti gli agenti coinvolti in questo microsistema è fondamentale per la riuscita dei ragazzi, per garantire fiducia e senso di sicurezza, per sviluppare benessere e portare all’accrescimento dei ragazzi stessi.
h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.
Il punto h si rifà a quello che è il concetto di uguaglianza sul quale si posano tutti gli impianti teorici di filosofia del diritto. In ogni stato di diritto il punto fondamentale, il nodo da sciogliere sta nella possibilità di garantire eguaglianza sociale a tutti i cittadini (purtroppo non sempre avviene, con nostro sommo dispiacere).
Claudio Marvulli