VTerza tappa del viaggio alla scoperta della legge 170/2010: ecco la discussione dell’articolo 3 nel quale sono regolamentati i termini della diagnosi per Disturbi specifici dell’apprendimento.
Art. 3
Diagnosi
1. La diagnosi dei DSA è effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed e’ comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.
Nel primo punto dell’articolo troviamo un riferimento diretto alle figure competenti dell’erogazione della diagnosi a cura del servizio sanitario nazionale.
Ogni regione si occupa di individuare le figure competenti e di riferimento. In Lombardia, per esempio, le strutture del SSN sono le UONPIA (Unità Operativa di Neuropsichiatria per l’Infanzia-Adolescenza), presenti su tutto il territorio e che si occupano specificatamente di fornire un servizio di valutazione, diagnosi e certificazione.
Sempre per quanto concerne il territorio lombardo, sono ormai da anni accreditate e riconosciute dalle ATS della Lombardia equipe di professionisti autorizzati a effettuare la prima certificazione diagnostica. Ogni equipe deve essere composta da tre figure professionali (neuropsichiatra, psicologo e logopedista) chiamate a valutare il caso in modo coordinato. E’ presente un elenco nel quale è possibile trovare tutte le equipe operanti sul territorio.
2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
Il secondo punto invece si riferisce ai doveri della scuola, in quanto prevede che sia essa ed in particolare nella figura dei docenti, nei casi in cui le difficoltà degli alunni siano continue nonostante i piani di recupero didattici messi in campo, ad effettuare comunicazione alla famiglia in modo da poter avviare un eventuale iter diagnostico.
3. Ècompito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all’articolo 7, comma 1. L’esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.
Nel terzo punto viene ribadito quanto espresso con il punto precedente, ovverosia viene dato incarico alla scuola di fornire comunicazione alla famiglia di un sospetto di disturbo specifico dell’apprendimento. Viene inoltre sottolineato come la comunicazione da parte della scuola non si costituisca come diagnosi DSA.
Claudio Marvulli